L’obiezione di coscienza attualmente, è disciplinata in Italia dalla legge n.230 dell’8 dicembre 1998, la quale ha riconosciuto al servizio civile una dignità pari a quella del servizio militare, qualificandolo come una delle possibili modalità di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria, sancito dall’art. 52 della Carta Costituzionale. Con l’approvazione della legge è stata data una visione del servizio civile inteso come risorsa positiva, fonte di esperienza formativa per i giovani e non rifiuto del servizio militare. È comunque indispensabile analizzare il problema del rapporto tra obiezione di coscienza ed obbedienza alla legge. La questione viene offerta da questo interrogativo: è possibile o meno risolvere l’antinomia tra il dovere di obbedire alla legge e la libertà di obiettare ad essa in nome della coscienza, cercando di far coesistere, da un lato, la valenza democratica e garantista della legge e, dall’altro, il rispetto della coscienza individuale? Una prima risposta è quella che nega alla radice la possibilità di risolvere il rapporto coscienza-ordinamento in termini crescenti di libertà, circoscrivendo il problema di coscienza entro la sola sfera morale individuale che deve cedere alla norma di condotta imposta dall’ordinamento positivo. Diversamente opinando verrebbero meno la certezza del diritto ed il valore cogente del precetto legislativo, affidati all’arbitraria e soggettiva accettazione dei singoli. Ogni tipo di pace nasce comunque sui banchi di scuola (E. Chacour). Si è giustamente osservato come questo esito sia necessitato in un approccio rigidamente normativo al problema della collisione tra obbedienza alla legge ed obbedienza all’imperativo interiore: trattandosi di un conflitto improprio perchè coinvolgente norme di ordinamenti differenti, tra le quali solo il precetto legislativo è validamente posto per l’ordinamento giuridico, sarà sempre il comando interiore a cedere oppure, se adempiuto, a produrre una condotta obiettante sanzionata: le coscienze, che obbediscono ad altri valori, e non accettano il criterio di valore dell’ordinamento, si pongono come negative; e come negative l’ordinamento le giudica e le tratta. Muovendo da queste premesse, risulta agevole argomentare la giuridica irrazionalità dell’istituto dell’obiezione di coscienza, in quanto combinazione di elementi anche logicamente inconciliabili. In questa prospettiva l’obiezione di coscienza inevitabilmente assume i connotati di fattore di disgregazione dell’ordinamento giuridico. Il vizio di fondo della tesi in esame è rappresentato dal fatto che essa elude un dato politico-istituzionale essenziale per un’esatta collocazione del problema dell’obiezione di coscienza nel nostro ordinamento: il concetto di democrazia fatto proprio nella nostra Costituzione, l’idea cioè di una “democrazia pluralista”, nella quale il principio di maggioranza è sottoposto ad una serie di limiti, di contrappesi e di controlli, che hanno principale scopo quello di evitare che il volere della maggioranza possa comprimere indebitamente i diritti e le libertà dei singoli e dei gruppi sociali.
Autore/Autrice :
Vannicelli Luigi
Titolo :
Obiezione di coscienza militare negli ordinamenti europei ed extraeuropei
Sottotitolo :
un confronto aggiornato
ISBN :
9788870003840
Pagine :
200
Uscita :
2003
Formato:
17 x 24
58 disponibili