Si va consolidando in giurisprudenza un orientamento contrario a qualificare la concessione del godimento gratuito di immobili in termini di ‘donazione indiretta’, sull’assunto che ciò sarebbe incompatibile con lo schema tipico del comodato. Invero, la concessione del godimento gratuito potrebbe anche qualificarsi nei termini di una donazione costitutiva di obbligazioni di non facere e di ‘lasciar godere’. Inoltre, anche i contratti gratuiti tipici (tra cui il comodato) sono idonei a soddisfare un interesse non patrimoniale del disponente, quindi a realizzare essi stessi una liberalità c.d. indiretta. Dalla configurabilità di una liberalità indiretta mediante comodato consegue l’applicabilità della relativa disciplina (riduzione, collazione, revocazione), nei limiti della proporzionalità dell’attribuzione liberale così realizzata. Ciò comporta sì conseguenze lato sensu ‘restitutorie’, le quali comunque presuppongono l’idoneità del contratto gratuito a giustificare l’attribuzione patrimoniale in esso prevista: il che vale ad escludere che la soluzione proposta si traduca in uno ‘svuotamento’ di tale contratto dal punto di vista causale.
Parole chiave: donazione, donazione obbligatoria, donazione indiretta, liberalità diverse dalla donazione, spirito di liberalità, interessi non patrimoniali, accordo configurativo, attribuzione del godimento, comodato, contratto gratuito, riduzione, collazione, revocazione, attribuzioni patrimoniali, causa di giustificazione, restituzioni.
The case law refuses to qualify the grant of free enjoyment of immovable property in terms of an ‘indirect gift’, on the assumption that it would be inconsistent with the typical contract of bailment. However, such grant of free enjoyment could also be qualified in terms of a gift of a personal right, constituting obligations of non-doing or ‘let enjoy’. Moreover, even typical gratuitous contracts (including the bailment) are capable of satisfying disposer’s non-pecuniary interests, thus realising an ‘indirect gift’. Being the bailment qualified as an indirect gift, it follows the applicability of the relevant rules (riduzione, collazione, revocation), within the limits of the proportionality of the liberal transfer of value, thus realised. This entails some ‘restitutions’ in a broad sense, which anyway are based on the fact that the gratuitous contract is capable to justify the value transfer: so that the proposed solution does not result in ‘emptying’ that contract from the point of view of the unjust enrichment.
Key words: gift, indirect gift, liberality other than gift, spirit of liberality, non-pecuniary interests, configurative agreement, grant of enjoyment, gratuitous contract, riduzione, collazione, revocation, value attributions, justification, restitutionary remedies.